Attestato di
Prestazione
Energetica
Informazioni Utili
|
COS’È L’ATTESTATO
DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (APE)
|
"Tratto
dal Decreto dirigente unità
organizzativa 30 luglio 2015
- n. 6480, ALLEGATO A"
L’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) è il
documento redatto nel
rispetto delle norme vigenti
in materia, attestante la
prestazione energetica ed
alcuni parametri energetici
caratteristici dell’edificio
(fabbricato+impianto).
Nell’attestato sono indicate
le prestazioni energetiche
dell’edificio, la classe
energetica dello stesso,
oltre a possibili interventi
migliorativi delle
prestazioni energetiche
dell’edificio. Tale
documento deve essere
redatto e asseverato da un
professionista accreditato
nell’elenco dei soggetti
certificatori di Regione
Lombardia;
QUANDO OCCORRE
RICHIEDERE L’APE
|
"Tratto
dal Decreto dirigente unità
organizzativa 30 luglio 2015
- n. 6480, ART. 10 DELL’
ALLEGATO"
AMBITO DI
APPLICAZIONE DELL’ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA
1. |
A decorrere dal primo
gennaio 2016, gli edifici
per i quali viene presentata
la domanda per il permesso
di costruire o la
segnalazione certificata di
inizio attività, di cui,
rispettivamente, agli
articoli 20 e 22 del DPR
380/2001 per interventi di
nuova costruzione o di
ristrutturazione importante
di primo e secondo livello,
devono essere dotati, al
termine dei lavori e prima
della dichiarazione di
agibilità, dell’Attestato di
Prestazione Energetica
redatto secondo lo schema
definito all’Allegato D. Con
la stessa decorrenza, con
onere a carico del
proprietario dell’edificio,
gli edifici sottoposti ad
ampliamento volumetrico o
recupero a fini abitativi di
sottotetti esistenti, il cui
volume lordo climatizzato
risulti superiore al 15%
dell’esistente o comunque
superiore a 500 mc, devono
essere dotati di Attestati
di Prestazione Energetica,
per ciascuna unità
immobiliare appartenente: a)
all’edificio esistente
comprensivo dell’ampliamento
volumetrico o del
sottotetto, qualora questi
siano serviti mediante
l’estensione dei sistemi
tecnici preesistenti; b)
all’ampliamento volumetrico
o al sottotetto, qualora
questi siano serviti da
sistemi tecnici ad essi
dedicati. |
2. |
Gli edifici
esistenti che non
rientrano nel campo
di applicazione
richiamato al
precedente punto 1,
sono soggetti
all’obbligo
dell’Attestato di
Prestazione
Energetica, secondo
le seguenti
casistiche:
a) |
nel caso di
edifici
utilizzati
da Pubbliche
Amministrazioni
e aperti al
pubblico, la
cui
superficie
utile superi
i 250 mq, a
cura del
proprietario
o del
soggetto
responsabile
della
gestione,
ove
presente. |
b) |
nel caso di
contratti
Servizio
Energia e
Servizio
Energia
“Plus”,
nuovi o
rinnovati,
relativi ad
edifici
pubblici o
privati, ove
l’Attestato
di
Prestazione
Energetica
non fosse
già stato
predisposto.
Per
contratto
“nuovo” deve
intendersi
quello
perfezionato
a partire
dalla data
del 1°
gennaio
2008. Per
contratto
“rinnovato”
deve
intendersi
quello che
abbia subito
un rinnovo
espresso o
tacito con
decorrenza
degli
effetti dal
1° gennaio
2008. E’
fatto
obbligo, per
l’aggiudicatario
del
servizio,
dotare
l’edificio
interessato
di Attestati
di
Prestazione
Energetica,
entro i
primi sei
mesi di
vigenza
contrattuale,
fermo
restando
l’obbligo di
cui al
successivo
punto 3,
anche prima
di tale
scadenza;
nel caso di
contratti
Servizio
Energia e
Servizio
Energia
“Plus”,
nuovi o
rinnovati,
l’Attestato
di
Prestazione
Energetica
deve essere
altresì
aggiornato,
senza oneri
a carico del
committente,
entro i 180
giorni
successivi
alla
realizzazione
di qualunque
intervento
che comporti
la decadenza
dello stesso
secondo
quanto
indicato
dalla legge |
c) |
nel caso di
contratti,
nuovi o
rinnovati,
relativi
alla
gestione
degli
impianti
termici o di
climatizzazione
degli
edifici
pubblici, o
nei quali
figura
comunque
come
committente
un Soggetto
pubblico,
ove
l’Attestato
di
Prestazione
Energetica
non fosse
già stato
predisposto. |
d) |
nel caso di
trasferimento
a titolo
oneroso di
interi
edifici o di
singole
unità
immobiliari; |
e) |
nel caso di
contratti di
locazione
soggetti a
registrazione,
di locazione
finanziaria
e di affitto
di azienda
comprensivo
di immobili,
siano essi
nuovi o
rinnovati,
riferiti a
una o più
unità
immobiliari.
Per
contratto
“nuovo” deve
intendersi
quello
perfezionato
a partire
dalla data
del 1°
luglio 2010.
Per
contratto
“rinnovato”
deve
intendersi
quello che
abbia subito
un rinnovo
espresso o
tacito con
decorrenza
dal 1°
luglio 2010.
In tali casi
l’Attestato
di
Prestazione
Energetica,
deve essere
allegato al
contratto di
locazione. |
|
3. |
Nel caso degli atti
di trasferimento a
titolo oneroso e dei
contratti di
locazione sopra
considerati,
l’Attestato di
Prestazione
Energetica deve
essere allegato, in
copia conforme
all’originale
depositato nel
Catasto Regionale
Energetico Edifici
Regionale (CEER),
all’atto o al contratto
stesso nei casi per i quali
è posto l’obbligo di
dotazione. |
4. |
L’obbligo di
allegazione si
applica anche ai
provvedimenti
giudiziali portanti
trasferimenti
immobiliari resi
nell’ambito di
procedure esecutive
individuali e di
vendite conseguenti
a procedure
concorsuali purché
le stesse si siano
aperte,
rispettivamente, con
pignoramenti
trascritti ovvero
con provvedimenti
pronunciati a
decorrere dal 1°
gennaio 2008 e
purché le stesse
abbiano ad oggetto
edifici per i quali
ricorrono gli
obblighi di
allegazione di cui
alle fattispecie
considerate dal
presente punto. |
5. |
Rientrano
nell’obbligo di
dotazione della
certificazione
energetica anche le
unità immobiliari e
gli edifici che
siano privi di
impianti rilevanti
ai fini della
certificazione
energetica, in
quanto suscettibili
di essere
energeticamente parametrati
alla corrispondente unità
immobiliare o al
corrispondente edificio “di
riferimento”. Tali unità,
pertanto, anche quando privi
di impiantistica rilevante
ai fini energetici, qualora
oggetto di atti di
trasferimento a titolo
oneroso, sono sottoposti
alla disciplina che prevede
l’obbligo di allegazione
dell’Attestato di
Prestazione Energetica,
negli stessi termini e alle
medesime condizioni e con le
stesse eccezioni previste
per gli edifici o singole
unità immobiliari provvisti
di impianti. |
QUANDO NON OCCORRE
RICHIEDERE L’APE
|
"Decreto
dirigente unità
organizzativa 30 luglio 2015
- n. 6480, ART. 3.4 DELL’
ALLEGATO"
L’obbligo di dotazione e
allegazione dell’Attestato
di Prestazione Energetica
resta escluso per:
▪ |
I
trasferimenti
a titolo
oneroso,
verso
chiunque, di
quote
immobiliari
indivise,
nonché di
autonomo
trasferimento
del diritto
di nuda
proprietà o
di diritti
reali
parziari, e
nei casi di
fusione, di
scissione
societaria,
di atti
divisionali
e nel caso
di edifici o
unità
immobiliari
concessi in
comodato
d’uso
gratuito; |
▪ |
Gli edifici
o le singole
unità
immobiliari
oggetto di
atti di
donazione o
di
trasferimenti,
comunque
denominati,
a titolo
gratuito; |
▪ |
I
provvedimenti
di
assegnazione
della
proprietà o
di altro
diritto
reale
conseguenti
a procedure
esecutive
singole o
concorsuali; |
▪ |
Gli edifici
dichiarati
inagibili,
nonché
quelli di
edilizia
residenziale
pubblica
esistenti
concessi in
locazione
abitativa; |
▪ |
I fabbricati
in
costruzione
per i quali
non si
disponga
dell'abitabilità
o
dell'agibilità
al momento
della
compravendita,
purché tale
stato venga
espressamente
dichiarato
nell’atto
notarile. In
particolare
si fa
riferimento:
- agli
immobili
venduti
nello stato
di
"scheletro
strutturale",
cioè privi
di tutte le
pareti
verticali
esterne o di
elementi
dell’involucro
edilizio; -
agli
immobili
venduti "al
rustico",
cioè privi
delle
rifiniture e
degli
impianti
tecnologici; |
▪ |
I manufatti,
comunque,
non
riconducibili
alla
definizione
di edificio
di cui
all’Allegato
A (manufatti
cioè non
qualificabili
come
“sistemi
costituiti
dalle
strutture
edilizie
esterne che
delimitano
uno spazio
di volume
definito,
dalle
strutture
interne che
ripartiscono
detto volume
e da tutti
gli impianti
e
dispositivi
tecnologici
che si
trovano
stabilmente
al suo
interno”)
(ad esempio:
una piscina
all’aperto,
una serra
non
realizzata
con
strutture
edilizie,
ecc.). |
▪ |
La locazione
di porzioni
di unità
immobiliari |
SANZIONI PER
MANCANZA DI APE
|
"Tratto
dalla LEGGE 3 agosto 2013,
n. 90 art. 12"
IL PROFESSIONISTA
qualificato che rilascia la
relazione tecnica di cui
all'articolo 8, compilata
senza il rispetto degli
schemi e delle modalità
stabilite nel decreto di cui
all'articolo 8, comma 1 e
1-bis, o un attestato di
prestazione energetica degli
edifici senza il rispetto
dei criteri e delle
metodologie di cui
all'articolo 6, è punito con
una sanzione amministrativa
non inferiore a 700 euro e
non superiore a 4.200 euro.
L'ente locale e la regione o
la provincia autonoma, che
applicano le sanzioni
secondo le rispettive
competenze, danno
comunicazione ai relativi
ordini o collegi
professionali per i
provvedimenti disciplinari
conseguenti.
IL DIRETTORE DEI LAVORI che
omette di presentare al
comune l'asseverazione di
conformità delle opere e
l'attestato di
qualificazione energetica,
di cui all'articolo 8, comma
2, prima del rilascio del
certificato di agibilità, è
punito con la sanzione
amministrativa non inferiore
a 1.000 euro e non superiore
a 6.000 euro. Il comune che
applica la sanzione deve
darne comunicazione
all'ordine o al collegio
professionale competente per
i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
IL COSTRUTTORE O IL
PROPRIETARIO. In caso di
violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di
prestazione energetica gli
edifici di nuova costruzione
e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti,
come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o
il proprietario è punito con
la sanzione amministrativa
non inferiore a 3.000 euro e
non superiore a 18.000 euro.
IL PROPRIETARIO. In caso di
violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di
prestazione energetica gli
edifici o le unità
immobiliari nel caso di
vendita, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non
inferiore a 3.000 euro e non
superiore a 18.000 euro.
IL PROPRIETARIO. In caso di
violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di
prestazione energetica gli
edifici o le unità
immobiliari nel caso di
nuovo contratto di
locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non
superiore a 1.800 euro.
IL RESPONSABILE
DELL'ANNUNCIO. In caso di
violazione dell'obbligo di
riportare i parametri
energetici nell'annuncio di
offerta di vendita o
locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 8, il
responsabile dell'annuncio è
punito con la sanzione
amministrativa non inferiore
a 500 euro e non superiore a
3.000 euro.».
DURATA E DECADENZA
DELL’APE
|
"Tratto dal Decreto dirigente
unità organizzativa 30
luglio 2015 - n. 6480, ART.
11 DELL’ ALLEGATO"
L’Attestato di Prestazione
Energetica ha una idoneità
massima di 10 anni a partire
dalla data di registrazione
della pratica nel Catasto
Energetico Edifici
Regionale. L’idoneità
dell’Attestato decade prima
del periodo sopra indicato a
seguito di interventi che
modifichino la prestazione
energetica dell’unità
immobiliare o nel caso di
variazione della
destinazione d’uso. A tal
fine, nel caso di
trasferimento e di locazione
di edifici, già dotati di
Attestato di Prestazione
Energetica, dovrà essere
inserito nell’atto, per
dichiarazione resa
dall’alienante o dal
locatore, l’inesistenza di
cause determinative delle
decadenze di cui sopra. La
validità temporale massima è
altresì subordinata al
rispetto delle prescrizioni
per le operazioni di
controllo di efficienza
energetica degli impianti
tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti
termici, comprese le
eventuali necessità di
adeguamento previste dai
provvedimenti regionali
attuativi dell’articolo 9
della Legge regionale 11
dicembre 2006 - n. 24 e
s.m.i.. Nel caso di mancato
rispetto di dette
disposizioni, l’APE decade
il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è
prevista la prima scadenza
non rispettata per le
predette operazioni di
controllo di efficienza
energetica. Per tutti gli
usi previsti il libretto di
impianto aggiornato
all’ultima manutenzione
effettuata deve essere
allegato in originale o in
copia conforme, in forma
cartacea o elettronica.
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