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Attestato di Prestazione Energetica APE Milano Bergamo Lombardia Certificato Energetico
 

Tutte le informazioni sull'Attestato di
Prestazione Energetica
(APE)

Attestato di Prestazione Energetica APE Certificazione Energetica Milano Bergamo Lombardia

 
 

Attestato di Prestazione Energetica
Informazioni Utili

 
COS’È L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

"Tratto dal Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480, ALLEGATO A"

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia, attestante la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio (fabbricato+impianto). Nell’attestato sono indicate le prestazioni energetiche dell’edificio, la classe energetica dello stesso, oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio. Tale documento deve essere redatto e asseverato da un professionista accreditato nell’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia;



 

QUANDO OCCORRE RICHIEDERE L’APE

"Tratto dal Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480, ART. 10 DELL’ ALLEGATO"

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
 
1. A decorrere dal primo gennaio 2016, gli edifici per i quali viene presentata la domanda per il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del DPR 380/2001 per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo e secondo livello, devono essere dotati, al termine dei lavori e prima della dichiarazione di agibilità, dell’Attestato di Prestazione Energetica redatto secondo lo schema definito all’Allegato D. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario dell’edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico o recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, il cui volume lordo climatizzato risulti superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 mc, devono essere dotati di Attestati di Prestazione Energetica, per ciascuna unità immobiliare appartenente: a) all’edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti mediante l’estensione dei sistemi tecnici preesistenti; b) all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da sistemi tecnici ad essi dedicati.
2. Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 1, sono soggetti all’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica, secondo le seguenti casistiche:
a) nel caso di edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 mq, a cura del proprietario o del soggetto responsabile della gestione, ove presente.
b) nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati, ove l’Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto. Per contratto “nuovo” deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° gennaio 2008. Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2008. E’ fatto obbligo, per l’aggiudicatario del servizio, dotare l’edificio interessato di Attestati di Prestazione Energetica, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, fermo restando l’obbligo di cui al successivo punto 3, anche prima di tale scadenza; nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere altresì aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la decadenza dello stesso secondo quanto indicato dalla legge
c) nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, ove l’Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto.
d) nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari;
e) nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto “nuovo” deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° luglio 2010. Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1° luglio 2010. In tali casi l’Attestato di Prestazione Energetica, deve essere allegato al contratto di locazione.
3. Nel caso degli atti di trasferimento a titolo oneroso e dei contratti di locazione sopra considerati, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato, in copia conforme all’originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER), all’atto o al contratto stesso nei casi per i quali è posto l’obbligo di dotazione.
4. L’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto.
5. Rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”. Tali unità, pertanto, anche quando privi di impiantistica rilevante ai fini energetici, qualora oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso, sono sottoposti alla disciplina che prevede l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.



 

QUANDO NON OCCORRE RICHIEDERE L’APE

"Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480, ART. 3.4 DELL’ ALLEGATO"

L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:
 
I trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;
Gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
I provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
Gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
I fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio; - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
I manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
La locazione di porzioni di unità immobiliari



 

SANZIONI PER MANCANZA DI APE

"Tratto dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 art. 12"
 
IL PROFESSIONISTA qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 
IL COSTRUTTORE O IL PROPRIETARIO. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
 
IL PROPRIETARIO. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
 
IL PROPRIETARIO. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

IL RESPONSABILE DELL'ANNUNCIO. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.».



 

DURATA E DECADENZA DELL’APE

"Tratto dal Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480, ART. 11 DELL’ ALLEGATO"
 
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale. L’idoneità dell’Attestato decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso. A tal fine, nel caso di trasferimento e di locazione di edifici, già dotati di Attestato di Prestazione Energetica, dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante o dal locatore, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra. La validità temporale massima è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai provvedimenti regionali attuativi dell’articolo 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Per tutti gli usi previsti il libretto di impianto aggiornato all’ultima manutenzione effettuata deve essere allegato in originale o in copia conforme, in forma cartacea o elettronica.


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